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NOVITA' PER LA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Nuove disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
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Il 25 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” recante anche disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
All’art.18 della suddetta legge, che modifica la Legge 14 gennaio 2013 n.9, si riporta infatti che gli oli di oliva proposti in confezioni nei pubblici esercizi devono essere presentati in contenitori dotati dei seguenti requisiti:
-etichettati secondo la normativa vigente;
-forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
-provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.
Il dispositivo di chiusura indicato nella norma non è altro che il cosiddetto “tappo antirabbocco” che per definirsi tale deve essenzialmente possedere due caratteristiche:
1. impedire un nuovo riempimento della confezione e comunque una modifica della stessa;
2. risultare saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente; in caso di effrazione, il controllore o l’utilizzatore deve poter facilmente rilevare la manomissione, attraverso l’alterazione del dispositivo dosatore e/o degli elementi che lo rendono solidale con il contenitore.
L’utilizzo di confezioni “monodose”, pur non impiegando ovviamente tappi antirabbocco, assolve all’obbligo di legge in quanto, una volta aperte, vengono utilizzate integralmente durante il pasto e la confezione rimane visibilmente aperta o alterata.
La violazione dell’obbligo di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, con le modalità indicate nella norma ed il non rispetto del termine minimo di conservazione degli stessi (18 mesi dalla data di imbottigliamento, data che deve essere ben visibile in etichetta e preceduta dalla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”) comporta per il titolare del pubblico esercizio una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 Euro e la confisca del prodotto.
Sono esclusi da questo obbligo gli oli di oliva vergini che vengono impiegati per usi di cucina e di preparazione dei pasti.
Il team agroalimentare di QUALITA’ e SVILUPPO RURALE srl è a disposizione per aiutare le imprese ad affrontare i nuovi adempimenti normativi.