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SENTENZA SULL'USO DEI FITOFARMACI IN AGRICOLTURA

Il Tribunale di Pistoia dichiara intollerabili le immissioni di sostanze nocive nella proprietà confinante ed ordina all'agricoltore modalità di esecuzione dei trattamenti più idonee a ridurre gli impatti
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l Tribunale di Pistoia con sentenza del 26/08/2014 ha ordinato ad un viticoltore di Quarrata (PT) di eseguire i trattamenti con modalità tese a contenere le immissioni di sostanze nocive nella proprietà del vicino; quest'ultimo aveva riscontrato sul suo terreno una concentrazione di rame pari a 4,23 mg./Kg. ed era costretto a tenere chiuse le finestre della propria abitazione.
La controversia si è conclusa con la decisione del Giudice, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 844 del codice civile, che ha dichiarato l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino ordinando all'agricoltore di trattare le proprie colture con accorgimenti che riducano gli impatti derivanti dall'uso di fitofarmaci.
Nella decisione il Giudice non ha invece accolto la richiesta del confinante/attore di vietare l'uso dei fitofarmaci in una zona cuscinetto, indicata dal richiedente in almeno 50 metri dal confine, anche se sul punto vi è stato un pronunciamento del TAR di Trento che, in materia di distanza, con sentenza del 14/01/2012, respingendo in parte il ricorso di un gruppo di coltivatori di mele del comune di Malosco (TN) ed applicando il principio di precauzione, ha di fatto confermato la legittimazione del Comune a stabile limiti di distanza di nebulizzazione dalle abitazione, in quel caso fissato in mt. 50.
L'orientamento dello Stato, in merito ai fitofarmaci, è quello di un loro uso razionale dimostrato:
- dall'adozione con decreto del 22/01/2014 -del MiPAAF, del MATTM e del Ministero della Salute- del “Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”;
- da alcuni disegni di Legge per limitare l'impiego di sostanze diserbanti chimiche e per regolarne l'uso nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano;
- dal disposto di cui all'art. 19 del Codice dell'Ambiente nel quale è stabilito che dal 01/01/2014 gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono obbligati ad applicare i principi generali della difesa integrata che prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione di monitoraggio delle infestanti e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti che presentino il minor rischio per la salute mana e per l'ambiente.
La recente sentenza della Tribunale toscano deve farci porre maggiore attenzione sulla gestione dell'ambiente nella direzione di uno sviluppo SOSTENIBILE.