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LEGGE PER L' AGRICOLTURA SOCIALE

E' in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il testo di Legge "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
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Il 5 agosto è stato approvato, in seconda lettura (definitivamente), dalla Camera il disegno di Legge "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché il provvedimento diventi Legge dello Stato.
Il testo di Legge è costituito da 7 articoli che analizzeremo e cercheremo di riassumere.
L'art. 1 definisce le "Finalità" della norma di promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.
L'art. 2 rubricato come "Definizioni" sono riportate le definizioni utili alla lettura della Legge. Al primo comma viene definita l'agricoltura sociale come le attività esercitate dagli imprenditori agricoli in forma singola o associata e dalle cooperative sociali.
Il comma prosegue nell'esplicitare le attività come:
- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori di età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
-progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Il comma 2 prevede che la Conferenza Stato-Regioni entro 60 giorni definisca i requisiti minimi e le modalità relative alle attività. Gli altri commi dell'art. 2 definiscono i soggetti che possono svolgere le attività.
L'art. 3 "Riconoscimento degli operatori" prevede le procedure delle Regioni e le modalità per adeguare le normative regionali.
L'art. 4 "Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori" prevede la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori per i prodotti dell'agricoltura sociale.
L'art. 5 "Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale" al comma 1 conferma che i fabbricati o le porzioni di fabbricati utilizzati per l'agricoltura sociale mantengono il riconoscimento di ruralità; al comma 2 è previsto che le Regioni e le province autonome possano promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'attività di agricoltura sociale.
L'art. 6 "Interventi di sostegno" prevede al comma 1 che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. Il comma 2 recita che i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche. Il comma 3 stabilisce che nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti ad enti pubblici territoriali e non territoriali sono previsti criteri di priorità, anche utilizzando i terreni confiscati alla mafia. Al comma 4 si introduce l'operatore dell'agricoltura sociale tra quei soggetti che possono partecipare ai bandi per l'assegnazione dei beni confiscati dalla mafia. Il comma 5 rimanda ad un successivo decreto per ulteriori agevolazioni e al comma 6 è previsto che le Regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.
Per finire l'art. 7 "Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale" prevede l'istituzione di un organo, la cui partecipazione non darà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati che dovrà:
- definire delle linee guida;
- provvedere al monitoraggio ed elaborazione delle informazioni,
- raccogliere e valutare le ricerche;
-proporre azioni di comunicazione e di animazione territoriale.
Qualità e Sviluppo Rurale ha intenzione, per il mese di ottobre, di organizzare un evento informativo aperto a tutti coloro che siano interessati alla materia per questo, fin da adesso, sono gradite manifestazioni d'interesse alla partecipazione dalla pagina http://www.qualitaesvilupporurale.it/contatti riempiendo tutti i campi e scrivendo nel campo richiesta "MANIFESTAZIONE INTERESSE AGRICOLTURA SOCIALE".