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INDICAZIONE DI QUALITÀ: PRODOTTO DI MONTAGNA

Il decreto del MiPAAF che disciplina l'indicazione facoltativa “prodotto di montagna”
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Con Decreto Ministeriale n.57167 del 28.07.2017 del MiPAAF, è stata emanata una recente disposizione nazionale per la disciplina dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, istituita dal Regolamento (UE) n.1151/2012 concernente i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


A partire dal mese di dicembre 2012, grazie al Regolamento (UE) n.1151/2012 concernente i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (e completato successivamente dal Reg. UE n.665/2014), è stata istituita l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
Tale indicazione può essere quindi usata per descrivere i prodotti destinati al consumo umano (tra i quali birra, prodotti di panetteria, pasticceria, pasta alimentare, specialità tradizionali garantite, ecc.) in merito ai quali sia le materie prime sia gli alimenti per animali provengano essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, che anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna.
Per “zona di montagna” si intendono tutte quelle aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani (come da art.31 del Reg. UE n.1305/2013) nei piani di sviluppo rurale di ogni regione. I Comuni della Valdichiana che rientrano in tale zone, come da P.L.S.R. della Provincia di Siena 2007-2013, sono quelli di Cetona (parzialmente montano), Chianciano Terme (parzialmente montano), Montepulciano (parzialmente montano), San Casciano dei Bagni (montano) e Sarteano (parzialmente montano).

Con una recente disposizione nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono state disciplinate le condizioni di utilizzo di questa indicazione, la concessione di deroga all’utilizzo dell’indicazione per operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna, gli adempimenti degli operatori e il monitoraggio e i controlli. Specifica, inoltre, una serie di condizioni in deroga per i prodotti ottenuti da animali transumanti, per animali alimentati con mangimi non prodotti in zone di montagna, per i prodotti dell’apicoltura e per prodotti non ricompresi tra quelli indicati dal Reg. (UE) n.1151/2012 utilizzati come ingredienti per i prodotti vegetali e per i prodotti derivanti e ottenuti da animali.
Per quanto riguarda gli operatori che intendano avvalersi di tale indicazione di qualità, essi - in forma singola o associata - devono presentare un specifica comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma ove è situata l’azienda, l’allevamento o lo stabilimento di trasformazione. Gli operatori interessati sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni di rintracciabilità (secondo il Reg. CE n.178/2002) al fine di consentire una tracciabilità in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei magimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione.

Qualità e Sviluppo Rurale srl è a disposizione di tutti gli operatori dei comuni di Cetona, Chianciano Terme Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano che intendano avvalersi dell’indicazione di qualità “prodotto di montagna” per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, per l’iter di comunicazione e per la fase di utilizzo di tale indicazione.