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LA TOSCANA SOSTIENE E PRESERVA LE PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

Pubblicata nel BU Regione Toscana n. 12 del 30 marzo 2018 le "Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale"
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La Regione Toscana, al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, con la L.R. n. 12/2018 detta le disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di esclusiva produzione aziendale ammettendo prodotti extra aziendali usati a fini conservativi (sale, zucchero, olio, aceto e similari), destinati alla degustazione effettuata presso l’azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle province contermini.
Le attività dovranno osservare le normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
I destinatari della norma regionale sono gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori.
Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti, sono soggette a notifica sanitaria e l’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001,n. 57).
Le attività possono essere svolte presso i locali della propria azienda o dell' abitazione. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale, saranno specificati nel regolamento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.
La destinazione di un locale alle attività di cui alla norma regionale non determinerà la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.
Per le attività, previste dalla norma, potrà essere utilizzata la cucine di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie che saranno prescritte dal regolamento e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.
Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti potrà essere consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
b) le tempistiche e le modalità di separazione dovranno essere accuratamente descritte nel piano di autocontrollo.
Le lavorazioni potranno anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse saranno effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.
I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all’autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana linee guida relative alle procedure di autocontrollo.
La norma prevede, altresì, sanzioni per chi non effettui la notifica di avvio dell'attività o perchi non rispetti i requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali.
Il team agroalimentare di Qualità e Sviluppo Rurale (f.sordi@qualitaesvilupporurale.it) è a disposizione per approfondimenti e per impostare il piano di autocontrollo.